Art. 6 quater

Occupazioni d'urgenza

In vigore dal 3 mar 2005
1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all', comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
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