Capo V
Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.".
2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-11