Capo VIII

Art. 15

Abrogato
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 ott 2000
1. All' della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: " 1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-15

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