Capo VIII

Art. 19

Abrogato
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. Per le esigenze di cui all', quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso , quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all', primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-19

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