Capo IX

Art. 22

Abrogato
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. Al comma 2 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.". 2. Al comma 2 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.". Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati. 3. Il comma 1 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: " 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'.". 4. Il comma 12 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: " 12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.".
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