Capo IX

Art. 24

Abrogato
In vigore dal 13 mag 1991 al 12 lug 1991
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell' della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell' della predetta legge n. 575 del 1965. 2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione. 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
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