Art. 24
27 / 28In vigore dal 13 lug 1991
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell' della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto , il giudice competente ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a sessanta giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell' della predetta legge n. 575 del 1965 .
2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.
3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
(( 3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione ))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-24