Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 13 lug 1991
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell' della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto , il giudice competente ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a sessanta giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell' della predetta legge n. 575 del 1965 . 2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione. 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (( 3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione ))
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