Art. 10-bis

In vigore dal 13 lug 1991
(( 1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: "Art. 33. - (Aste pubbliche). - 1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli . 2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione")) (a) La legge n. 110/1975 reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-10-bis

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