Capo IV

Art. 10

In vigore dal 13 mag 1991
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: " g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall', comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo