Capo IV
Art. 10
10 / 25In vigore dal 13 mag 1991
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
" g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall', comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-10