Art. 7
In vigore dal 6 apr 2018
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l', comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall', ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-7