Art. 11
12 / 28In vigore dal 13 lug 1991
1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.".
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2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza".
2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza" ))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152#art-11