Art. 1 ter

In vigore dal 14 ago 1986
1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater dell' del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate". 2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all' della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari.
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