Art. 6

In vigore dal 30 giu 1986
1. L'onere derivante dall'attuazione dell', commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1986 in lire 20 miliardi. 2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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