Art. 4

In vigore dal 14 ago 1986
1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge. 2. È consentita, per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980. 2-bis. All' del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-30;309#art-4

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