Art. 7
In vigore dal 30 giu 1986
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per la protezione civile
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
DE VITO, Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 13
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-30;309#art-7