Art. 5
In vigore dal 14 ago 1986
1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 90 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.
3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.
4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo".
4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-30;309#art-5