Art. 3 bis

In vigore dal 14 ago 1986
1. La misura di contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziate per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo.
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