Art. 35

Parti strettamente correlate al debitore nel processo di vendita

In vigore dal 30 mar 2026
Parti strettamente correlate al debitore nel processo di vendita 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti strettamente correlate al debitore possano acquisire l’impresa del debitore, o parte di essa, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) nell’offerta, le parti strettamente correlate al debitore comunicano al commissario la loro relazione con il debitore; b) le parti diverse dalle parti di cui alla lettera a) ricevono informazioni adeguate sull’esistenza di parti strettamente correlate al debitore e sulla loro relazione con quest’ultimo; c) nel caso di cui all’, paragrafo 1, lettera a), ai fini della dichiarazione del commissario di cui all’, paragrafo 2, lettera c), è effettuata una valutazione dell’impresa in regime di continuità aziendale; d) alle parti non strettamente correlate al debitore è concesso un tempo sufficiente per presentare un’offerta. Gli Stati membri dispongono che, qualora sia dimostrato che una parte strettamente correlata al debitore non ha rispettato le condizioni stabilite nel primo comma, lettera a), l’organo giurisdizionale o l’autorità competente può revocare i benefici di cui all’, paragrafo 1. 2.   Se l’offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è ritenuta la migliore offerta, gli Stati membri possono introdurre misure di salvaguardia supplementari per l’autorizzazione e l’esecuzione della vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa.
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