Art. 36
Finanziamenti temporanei
In vigore dal 30 mar 2026
Finanziamenti temporanei
1. Qualora siano necessari finanziamenti temporanei, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i finanziamenti temporanei non siano dichiarati nulli, annullabili o inefficaci; e
b)
i concedenti di finanziamenti temporanei non siano ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che il diritto nazionale preveda altri motivi per tale responsabilità.
2. Gli Stati membri possono prevedere che i concedenti di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell’ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale.
3. Nel rispetto del grado di priorità dei crediti sorti nel corso della procedura di insolvenza, gli Stati membri possono disporre che:
a)
ai concedenti di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso; e
b)
i finanziamenti temporanei, se concessi dagli offerenti interessati, possano essere ammessi a compensazione a fronte del prezzo da pagare nell’ambito dell’offerta aggiudicata.
4. Gli Stati membri possono disporre che il primo paragrafo si applichi solo ai finanziamenti temporanei che sono stati sottoposti a controllo ex ante.
Storico versioni
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