Art. 37

Diritti di prelazione e offerte sotto forma di estinzione del credito

In vigore dal 30 mar 2026
Diritti di prelazione e offerte sotto forma di estinzione del credito 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché agli offerenti non siano concessi diritti di prelazione. Gli Stati membri possono disporre che i diritti di prelazione previsti dalla legge che non sono interessati dall’insolvenza del debitore siano mantenuti e siano opponibili. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l’impresa oggetto della procedura di pre-pack sia gravata da diritti di garanzia, i creditori beneficiari di tali diritti possano compensare i loro crediti tramite una riduzione del prezzo di acquisto solo per un importo che non superi il valore di mercato dell’impresa.
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