Art. 38

Tutela degli interessi dei creditori

In vigore dal 30 mar 2026
Tutela degli interessi dei creditori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché nel corso della procedura di pre-pack i diritti di garanzia o altri gravami siano svincolati alle stesse condizioni che si applicherebbero nella procedura di insolvenza ai sensi del diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri la cui legislazione subordina lo svincolo dei diritti di garanzia al consenso dei titolari di crediti garantiti nel quadro della procedura di insolvenza possono disporre che tale consenso non sia richiesto nel corso della procedura di pre-pack.
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