Art. 40

Obblighi degli amministratori

In vigore dal 30 mar 2026
Obblighi degli amministratori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori di una società che diventa insolvente conformemente al diritto nazionale abbiano l’obbligo di depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva. Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, l’obbligo di depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza si riferisce alle procedure di cui all’allegato A di tale regolamento, fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è depositata presso l’autorità o l’organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza entro tre mesi dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che siano venuti a conoscenza del fatto che la società è insolvente conformemente al diritto nazionale.
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