Art. 42
Responsabilità civile degli amministratori
In vigore dal 30 mar 2026
Responsabilità civile degli amministratori
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori di una società insolvente siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, dei danni arrecati ai creditori a seguito del mancato adempimento dell’obbligo di cui all’.
2. Se si sono avvalsi dell’opzione di cui all’, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori che adottano le misure ivi previste siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, dei danni arrecati ai creditori che non sarebbero altrimenti stati arrecati se fosse stata chiesta l’apertura della procedura di insolvenza a norma dell’, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia esclusa, se e nella misura in cui gli amministratori possono dimostrare, sulla base di circostanze oggettive, che le misure adottate erano ragionevolmente in grado di garantire ai creditori un risultato equivalente o migliore di quello previsto dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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