Art. 41
Non applicazione o sospensione dell’obbligo di depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza
In vigore dal 30 mar 2026
Non applicazione o sospensione dell’obbligo di depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza
1. Gli Stati membri possono disporre che l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, non si applichi agli amministratori che sono persone fisiche e personalmente responsabili dell’intero debito della società.
2. Gli Stati membri possono disporre che l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, possa essere adempiuto informando il pubblico dell’insolvenza della società mediante notifica in un registro pubblico, prima della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2, al fine di garantire che i creditori siano in grado di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza.
3. Gli Stati membri possono disporre che l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, sia sospeso, se gli amministratori adottano misure intese ad evitare danni ai creditori della società insolvente e che garantiscano un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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