Art. 39

Impatto delle procedure previste dal diritto della concorrenza sui tempi o sull’esito positivo dell’offerta

In vigore dal 30 mar 2026
Impatto delle procedure previste dal diritto della concorrenza sui tempi o sull’esito positivo dell’offerta 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora vi sia il rischio significativo di un ritardo a causa di una procedura prevista dal diritto della concorrenza o di una decisione negativa di un’autorità garante della concorrenza in merito a un’offerta presentata durante la fase di preparazione, il commissario o il debitore adotti misure appropriate ai fini della presentazione di offerte alternative. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il commissario possa ricevere informazioni sulle procedure applicabili previste dal diritto della concorrenza e su qualsiasi risultato di tali procedure che possa incidere sui tempi o sull’esito positivo dell’offerta, purché la comunicazione di informazioni da parte dell’autorità garante della concorrenza non sia in contrasto con le norme nazionali in materia di protezione dei segreti d’impresa. A tale riguardo, il commissario è soggetto a un obbligo di riservatezza conformemente al diritto nazionale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché un’offerta possa essere ignorata laddove comporti il rischio significativo di un ritardo di cui al paragrafo 1, purché si applichino entrambe le condizioni seguenti: a) l’offerta non è l’unica offerta; e b) il ritardo nella conclusione della vendita all’offerente interessato comporterebbe un danno per l’impresa del debitore o parte di essa.
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