Art. 44

Costituzione dei comitati dei creditori

In vigore dal 30 mar 2026
Costituzione dei comitati dei creditori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito dopo all’apertura della procedura di insolvenza se l’assemblea dei creditori decide in tal senso o lo richiede oppure, qualora il diritto nazionale non preveda un’assemblea dei creditori, nel caso in cui i creditori lo richiedano conformemente al diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri possono disporre che un comitato dei creditori possa essere costituito prima dell’apertura della procedura di insolvenza conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione del comitato dei creditori sia decisa al momento della sua costituzione. 3.   Gli Stati membri possono disporre che non sia costituito un comitato dei creditori se, a causa di circostanze connesse alla natura e alla portata dell’impresa del debitore, gli oneri legati alla sua costituzione sarebbero superiori ai benefici. Gli Stati membri provvedono affinché tali circostanze, che possono includere la scarsa rilevanza economica della massa fallimentare, il numero esiguo di creditori, la ridotta dimensione del debitore o l’effetto negativo sulla situazione finanziaria del debitore causato da eventuali ritardi nella costituzione di un comitato dei creditori, siano chiaramente stabilite nel diritto nazionale.
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