Art. 46

Revoca di membri e sostituzione

In vigore dal 30 mar 2026
Revoca di membri e sostituzione 1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i motivi e le procedure di revoca e di sostituzione dei membri del comitato dei creditori. Tali norme prevedono anche il caso in cui i membri di un comitato dei creditori si dimettano o non siano in grado di svolgere le loro funzioni. 2.   I motivi di revoca di cui al paragrafo 1 comprendono almeno la violazione grave, intenzionale o gravemente negligente, dei loro doveri in relazione agli interessi della massa dei creditori, come le situazioni di conflitto di interessi.
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