Art. 48

Funzione, diritti e obblighi dei comitati dei creditori

In vigore dal 30 mar 2026
Funzione, diritti e obblighi dei comitati dei creditori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i comitati dei creditori dispongano di diritti che ne salvaguardano il coinvolgimento nella procedura di insolvenza e consentono loro di esaminare le attività degli amministratori delle procedure di insolvenza o, qualora un debitore rimanga in possesso, del debitore, tra cui: a) il diritto di ascoltare e di essere ascoltati dagli amministratori delle procedure di insolvenza su questioni di interesse per la massa dei creditori, comprese le decisioni importanti, quali la vendita di beni al di fuori dell’attività ordinaria; b) il diritto di essere ascoltati nella procedura di insolvenza; c) il diritto di chiedere e di ricevere informazioni pertinenti e necessarie dai creditori rappresentati e dall’amministratore delle procedure di insolvenza o, qualora un debitore rimanga in possesso, dal debitore. Gli Stati membri possono disporre che i comitati dei creditori abbiano il diritto di nominare un segretario e di chiedere consulenza esterna sulle questioni in cui i creditori che rappresentano hanno un interesse. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i comitati dei creditori, nel corso delle loro attività, rappresentino gli interessi della massa dei creditori e agiscano in modo indipendente dagli amministratori delle procedure di insolvenza. Gli Stati membri provvedono affinché i membri dei comitati dei creditori rappresentino gli interessi dell’intera massa dei creditori e agiscano in buona fede nello svolgimento delle funzioni del comitato. 3.   Gli Stati membri possono affidare ai comitati dei creditori il potere di approvare determinate decisioni o determinati atti giuridici. In tal caso, gli Stati membri specificano chiaramente le questioni per le quali è richiesta tale approvazione, che possono includere tutte le decisioni che rivestono particolare importanza per la procedura. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, i membri dei comitati dei creditori ed eventuali professionisti che coadiuvano i comitati dei creditori mantengano la riservatezza delle informazioni riservate ottenute in relazione alle attività del comitato.
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