Art. 50
Responsabilità
In vigore dal 30 mar 2026
Responsabilità
1. Gli Stati membri provvedono affinché si applichi almeno una delle norme seguenti:
a)
i membri dei comitati dei creditori sono esonerati dalla responsabilità personale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non sia stato accertato che abbiano violato i loro obblighi nei confronti degli interessi dei creditori intenzionalmente o per grave negligenza;
b)
la responsabilità personale dei membri dei comitati dei creditori per le loro azioni in qualità di membri del comitato è coperta da un’assicurazione a carico della massa fallimentare a norma dell’, paragrafo 2.
2. Qualora conferiscano ai comitati dei creditori il potere di approvare determinate decisioni od operazioni, gli Stati membri possono disporre che i membri dei comitati dei creditori siano responsabili allo stesso modo di un amministratore delle procedure di insolvenza.
Storico versioni
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