Art. 51

Scheda recante le informazioni chiave

In vigore dal 30 mar 2026
Scheda recante le informazioni chiave 1.   Fatto salvo il paragrafo 10, entro il 22 luglio 2029 ciascuno Stato membro elabora una scheda recante le informazioni chiave sugli elementi essenziali della normativa nazionale in materia di procedure di insolvenza («scheda recante le informazioni chiave») e la presenta alla Commissione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. 2.   Le schede recanti le informazioni chiave sono redatte in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione. 3.   Il contenuto delle schede recanti le informazioni chiave è conciso, esatto, chiaro e non tecnico ed è esposto in modo fattuale. 4.   Le schede recanti le informazioni chiave includono le sezioni riportate di seguito nell’ordine seguente: a) le condizioni per l’apertura della procedura di insolvenza; b) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti; c) le disposizioni relative alla graduazione dei crediti dei creditori e alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni a seguito della procedura di insolvenza; d) la durata media comunicata delle procedure di insolvenza di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023. 5.   La sezione di cui al paragrafo 4, lettera a), include: a) l’elenco delle persone che possono chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza; b) l’elenco delle condizioni che determinano l’apertura di una procedura di insolvenza; c) come e dove depositare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza; d) come e quando la decisione relativa all’apertura di una procedura di insolvenza è notificata al debitore. 6.   La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), include: a) l’elenco delle persone che possono insinuare un credito; b) l’elenco delle condizioni per l’insinuazione di un credito; c) il termine per l’insinuazione di un credito; d) come ottenere il modulo per l’insinuazione di un credito, se del caso; e) come e dove insinuare un credito; f) come viene verificato e convalidato il credito. 7.   Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 4 entro un mese dall’entrata in vigore delle eventuali modifiche pertinenti del diritto nazionale. Le schede recanti le informazioni chiave contengono la dichiarazione seguente: «La presente scheda recante le informazioni chiave è aggiornata al … [data di presentazione delle informazioni alla Commissione o data dell’aggiornamento]». 8.   La Commissione provvede affinché le schede recanti le informazioni chiave siano disponibili al pubblico in inglese, francese, tedesco e nella lingua originale, se diversa, sul portale europeo della giustizia elettronica nella sezione «Insolvenza/fallimento» di ciascuno Stato membro. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato della scheda recante le informazioni chiave mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 10.   Gli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 forniscono la scheda recante le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE coerentemente con l’articolo 86 di tale regolamento.
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