Art. 52
Misure di urgenza
In vigore dal 30 mar 2026
Misure di urgenza
1. Gli Stati membri possono derogare all’applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli II, V e VI in caso di situazioni straordinarie che perturbino gravemente le attività economiche a livello degli Stati membri o delle loro regioni, qualora e nella misura in cui l’applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento di tali titoli comporti il rischio di insolvenze diffuse, anche per le imprese che in circostanze ordinarie sarebbero economicamente sostenibili.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 e la sua durata sono proporzionate e limitate a quanto essenziale per contenere, attenuare, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni di cui a tale paragrafo.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione la deroga di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla sua entrata in vigore.
All’atto della notifica alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro elenca le disposizioni della presente direttiva alle quali ha derogato, la natura e la portata delle circostanze eccezionali su cui si basa la deroga, la durata della deroga e i motivi per i quali la deroga è considerata essenziale per contenere, attenuare, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni delle attività economiche di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri senza indebito ritardo.
4. La deroga di cui al paragrafo 1 può avere una durata massima di un anno.
Qualora e nella misura in cui persista la situazione straordinaria che perturba gravemente le attività economiche, la deroga può essere prorogata di periodi non superiori a sei mesi, a condizione che lo Stato membro ne informi la Commissione al più tardi tre mesi prima della scadenza del precedente periodo di deroga. Tale proroga prende effetto, a meno che la Commissione non vi si opponga, al più tardi un mese prima della scadenza del precedente periodo di deroga, sulla base del fatto che la proroga non è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
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