Art. 29

Principi applicabili alla fase di liquidazione

In vigore dal 30 mar 2026
Principi applicabili alla fase di liquidazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell’apertura della fase di liquidazione, l’organo giurisdizionale o l’autorità competente autorizzi la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, almeno in uno dei seguenti casi: a) l’acquirente è proposto dal commissario, a condizione che il commissario abbia emesso un parere in cui conferma che il processo di vendita svoltosi durante la fase di preparazione rispetta i requisiti di cui all’, paragrafo 1, e purché l’organo giurisdizionale o l’autorità competente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) l’acquirente è selezionato nell’ambito di un’asta pubblica, qualora gli Stati membri prevedano una tale asta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo; oppure c) la vendita all’acquirente è approvata dai creditori conformemente all’, paragrafo 4. 2.   Gli Stati membri possono disporre che la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, a norma del paragrafo 1, lettera c), sia approvata dai creditori senza l’autorizzazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente qualora, a norma del diritto nazionale, la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, richieda il consenso dei creditori. 3.   L’asta pubblica di cui all’, paragrafo 3, ha una durata non superiore a tre mesi. L’offerta selezionata dal commissario è utilizzata come offerta iniziale nell’asta pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché le tutele concesse all’offerente iniziale nella fase di preparazione siano commisurate e proporzionate. 4.   Gli Stati membri dispongono che l’organo giurisdizionale o l’autorità competente possa decidere di far effettuare una valutazione dell’impresa del debitore in regime di continuità aziendale poiché la migliore offerta potrebbe non superare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori. Qualora, ai sensi del diritto nazionale, la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, richieda il consenso dei creditori, gli Stati membri possono disporre che la decisione di cui al primo comma possa essere adottata dai creditori senza il coinvolgimento dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente.
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