Art. 47

Metodi di lavoro dei comitati dei creditori

In vigore dal 30 mar 2026
Metodi di lavoro dei comitati dei creditori 1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i seguenti aspetti dei metodi di lavoro dei comitati dei creditori: a) la procedura di voto, compresi il diritto di voto e il quorum necessario; b) i conflitti di interessi; c) la riservatezza delle informazioni; d) la registrazione delle decisioni adottate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i comitati dei creditori possano specificare ulteriormente i loro metodi di lavoro mediante protocolli, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme di cui al paragrafo 1. Tali protocolli sono resi disponibili almeno all’organo giurisdizionale e all’amministratore delle procedure di insolvenza. 3.   Gli Stati membri dispongono che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di partecipare e votare di persona o per via elettronica. Gli Stati membri possono disporre che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di votare per iscritto. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri dei comitati dei creditori possano essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata.
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