Art. 47
Metodi di lavoro dei comitati dei creditori
In vigore dal 30 mar 2026
Metodi di lavoro dei comitati dei creditori
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i seguenti aspetti dei metodi di lavoro dei comitati dei creditori:
a)
la procedura di voto, compresi il diritto di voto e il quorum necessario;
b)
i conflitti di interessi;
c)
la riservatezza delle informazioni;
d)
la registrazione delle decisioni adottate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i comitati dei creditori possano specificare ulteriormente i loro metodi di lavoro mediante protocolli, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme di cui al paragrafo 1. Tali protocolli sono resi disponibili almeno all’organo giurisdizionale e all’amministratore delle procedure di insolvenza.
3. Gli Stati membri dispongono che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di partecipare e votare di persona o per via elettronica. Gli Stati membri possono disporre che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di votare per iscritto.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i membri dei comitati dei creditori possano essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata.
Storico versioni
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