Art. 47 · Metodi di lavoro dei comitati dei creditori

Art. 47

Metodi di lavoro dei comitati dei creditori

In vigore dal 30 mar 2026
Metodi di lavoro dei comitati dei creditori 1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i seguenti aspetti dei metodi di lavoro dei comitati dei creditori: a) la procedura di voto, compresi il diritto di voto e il quorum necessario; b) i conflitti di interessi; c) la riservatezza delle informazioni; d) la registrazione delle decisioni adottate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i comitati dei creditori possano specificare ulteriormente i loro metodi di lavoro mediante protocolli, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme di cui al paragrafo 1. Tali protocolli sono resi disponibili almeno all’organo giurisdizionale e all’amministratore delle procedure di insolvenza. 3.   Gli Stati membri dispongono che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di partecipare e votare di persona o per via elettronica. Gli Stati membri possono disporre che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di votare per iscritto. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri dei comitati dei creditori possano essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-47