Art. 45
Nomina e composizione dei comitati dei creditori
In vigore dal 30 mar 2026
Nomina e composizione dei comitati dei creditori
1. Qualora sia costituito un comitato dei creditori a norma dell’, gli Stati membri provvedono affinché i suoi membri siano nominati senza indebito ritardo in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell’organo giurisdizionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione dei comitati dei creditori rispecchi correttamente, per quanto possibile, i diversi interessi dei creditori.
Quando tra i creditori figurano lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché tali lavoratori o i loro rappresentanti siano ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori, a meno che non esista almeno un altro meccanismo equivalente per rappresentare gli interessi dei lavoratori nelle procedure di insolvenza.
Gli Stati membri possono disporre che persone e soggetti diversi dai creditori siano anche ammissibili alla nomina in seno ai comitati dei creditori.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori transfrontalieri siano ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il diritto nazionale preveda ricorsi, qualsiasi parte interessata definita in conformità del diritto nazionale possa impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale la nomina di uno o più membri di un comitato dei creditori a motivo che la nomina non è stata effettuata conformemente alla normativa applicabile.
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