Art. 34
Responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza
In vigore dal 30 mar 2026
Responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza
Gli Stati membri provvedono affinché i commissari e gli amministratori delle procedure di insolvenza rispondano dei danni arrecati ai creditori per il mancato rispetto, intenzionale o per negligenza, degli obblighi loro incombenti a norma del presente titolo.
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