Art. 32
Effetto sospensivo dei ricorsi
In vigore dal 30 mar 2026
Effetto sospensivo dei ricorsi
Gli Stati membri possono disporre che, qualora il diritto nazionale preveda ricorsi contro le decisioni dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente relative all’autorizzazione o all’esecuzione della vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo a meno che non siano adottate misure adeguate a copertura dei danni che potrebbero essere causati da una sospensione ingiustificata dell’esecuzione della vendita, come l’obbligo che il ricorrente costituisca un garanzia o sia responsabile di tali danni.
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