Art. 33

Criteri di selezione della migliore offerta

In vigore dal 30 mar 2026
Criteri di selezione della migliore offerta Gli Stati membri stabiliscono i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack. Gli Stati membri provvedono affinché tali criteri coincidano con i criteri per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di insolvenza. Gli Stati membri possono includere il mantenimento dell’occupazione tra i criteri di cui al primo paragrafo.
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