Art. 33
Criteri di selezione della migliore offerta
In vigore dal 30 mar 2026
Criteri di selezione della migliore offerta
Gli Stati membri stabiliscono i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack. Gli Stati membri provvedono affinché tali criteri coincidano con i criteri per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di insolvenza.
Gli Stati membri possono includere il mantenimento dell’occupazione tra i criteri di cui al primo paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2026:799:oj#art-33