Art. 30

Trasferimento o risoluzione dei contratti ineseguiti

In vigore dal 30 mar 2026
Trasferimento o risoluzione dei contratti ineseguiti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché all’acquirente dell’impresa del debitore, o di parte di essa, siano trasferiti i contratti pendenti necessari per il proseguimento di tale impresa e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell’impresa. Il trasferimento non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore. Il primo comma non si applica se l’acquirente dell’impresa del debitore, o di parte di essa, è un concorrente della controparte o delle controparti del debitore. 2.   Gli Stati membri possono disporre che, a seconda del tipo di contratto, della natura delle parti o degli interessi dell’impresa, sia richiesto il consenso della controparte o delle controparti del debitore. 3.   Salve altre facoltà di risoluzione, qualora il trasferimento del contratto pregiudichi ingiustamente la controparte o le controparti gli Stati membri possono disporre che la controparte o le controparti possano risolvere i contratti pendenti trasferiti a norma del paragrafo 1 con un preavviso non inferiore a tre mesi dal trasferimento. 4.   Gli Stati membri possono disporre che i contratti pendenti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, di cui il debitore è il licenziante, non siano risolti senza il consenso del licenziatario.
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