Art. 34 · Responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza

Art. 34

Responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza

In vigore dal 30 mar 2026
Responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza Gli Stati membri provvedono affinché i commissari e gli amministratori delle procedure di insolvenza rispondano dei danni arrecati ai creditori per il mancato rispetto, intenzionale o per negligenza, degli obblighi loro incombenti a norma del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-34