Art. 13

Relazioni con altri strumenti

In vigore dal 30 mar 2026
Relazioni con altri strumenti Il presente titolo lascia impregiudicate le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE e (UE) 2019/1023. Qualora, nel corso di una procedura di ristrutturazione preventiva a norma della direttiva (UE) 2019/1023, il debitore divenga incapace di pagare i propri debiti in scadenza e il beneficio di una sospensione sia mantenuto a norma dell’, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri possono disporre che, per quanto riguarda gli atti giuridici compiuti durante la sospensione, il fatto che una parte sia a conoscenza dell’incapacità del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale non dia luogo alle azioni revocatorie ai sensi dell’, paragrafo 2, della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo