Art. 12

Responsabilità di terzi

In vigore dal 30 mar 2026
Responsabilità di terzi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli siano applicabili all’erede o a un altro successore universale della parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace. La portata della responsabilità degli eredi è disciplinata dal diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ sia applicabile a qualsiasi successore particolare della controparte dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace, se il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l’azione revocatoria. Se il successore particolare è una parte strettamente correlata alla parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace, la conoscenza di cui al primo comma è presunta. Tale presunzione è confutabile.
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