Art. 11
Conseguenze per la parte che ha beneficiato di un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace
In vigore dal 30 mar 2026
Conseguenze per la parte che ha beneficiato di un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace
1. Se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace restituisce gli stessi benefici ottenuti o versa l’equivalente monetario in conformità dell’, gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto per mezzo di tale atto giuridico sia ripristinato conformemente al diritto nazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi controprestazione della parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace eseguita in seguito o contestualmente alla prestazione del debitore in forza di tale atto giuridico sia rimborsata dalla massa fallimentare nella misura in cui i benefici che rappresentano la controprestazione siano ancora disponibili nella massa fallimentare in una forma che può essere distinta dal resto della massa fallimentare o nella misura in cui la massa fallimentare risulti ancora arricchita dal valore della controprestazione.
Nei casi non contemplati dal primo comma, la parte che ha beneficiato dell’atto giuridico nullo, annullabile o inefficace può far valere un credito come indennizzo della controprestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2026:799:oj#art-11