Art. 14

Autorità amministrative e organi giurisdizionali designati

In vigore dal 30 mar 2026
Autorità amministrative e organi giurisdizionali designati 1.   Ciascuno Stato membro designa le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali autorizzati ad accedere ai suoi registri nazionali dei conti bancari e a consultarli, nonché le autorità amministrative e gli organi giurisdizionali autorizzati ad accedere e a consultare le informazioni sui conti bancari su base transfrontaliera in conformità dell’, paragrafo 2 («le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati»). 2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità amministrative o i propri organi giurisdizionali designati entro il 22 aprile 2029 e provvede poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive senza indebito ritardo. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel portale europeo della giustizia elettronica.
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