Art. 15
Accesso alle informazioni sui conti bancari e consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati
In vigore dal 30 mar 2026
Accesso alle informazioni sui conti bancari e consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure temporanee, chiede informazioni sui conti bancari; e
b)
le informazioni sui conti bancari sono necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare nelle procedure di cui alla lettera a), nonché i beni oggetto di azioni revocatorie.
2. Nel facilitare l’accesso transfrontaliero, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari di cui all’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640 (SIRCB), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, compresa una procedura temporanea, chiede informazioni sui conti bancari in altri Stati membri; e
b)
le informazioni sui conti bancari sono necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore nella procedura di cui alla lettera a), nonché i beni oggetto di azioni revocatorie.
3. Le informazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, considerate essenziali e incluse dagli Stati membri nei registri dei conti bancari a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640, non sono accessibili e consultabili da parte delle autorità amministrative o degli organi giurisdizionali designati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati o altre autorità o altri organi giurisdizionali competenti verifichino se sono state soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tali condizioni sono state soddisfatte, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati trasmettano le pertinenti informazioni sui conti bancari ottenute a seguito dell’accesso alle informazioni sui conti bancari e della consultazione delle stesse a norma dei paragrafi 1 e 2 all’amministratore delle procedure di insolvenza che le ha richieste.
5. L’accesso e le consultazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le garanzie procedurali nazionali e le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 siano trattate solo per le finalità per le quali sono state ottenute, anche quando sono trattate dagli amministratori delle procedure di insolvenza.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, quando trattano le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2, dispongano di procedure interne pertinenti per l’adeguata gestione delle informazioni riservate.
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse sono considerati diretti e immediati, tra l’altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri dei conti bancari trasmettano rapidamente alle autorità amministrative o agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2026:799:oj#art-15