Art. 17

Controllo dell’accesso alle informazioni sui conti bancari e delle consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati

In vigore dal 30 mar 2026
Controllo dell’accesso alle informazioni sui conti bancari e delle consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati 1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni di ogni caso in cui un’autorità amministrativa designata o un organo giurisdizionale designato accede e consulta le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue: a) il numero della causa; b) la data e l’ora della ricerca o della consultazione; c) il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione; d) l’identificativo unico dei risultati; e) il nome dell’autorità amministrativa designata o dell’organo giurisdizionale designato che accede al registro o lo consulta; f) l’identificativo utente unico del membro del personale dell’autorità amministrativa designata o dell’organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca e, se del caso, del giudice o del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione e, ove disponibile, dell’amministratore della procedura di insolvenza richiedente. 2.   Le autorità che gestiscono i registri dei conti bancari controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per il controllo del rispetto della presente direttiva e del diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati. Le registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo in corso.
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