Art. 19
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri e alle banche dati nazionali
In vigore dal 30 mar 2026
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri e alle banche dati nazionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido alle informazioni necessarie per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, contenute nei registri e nelle banche dati nazionali esistenti elencati nell’allegato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. Per quanto riguarda l’accesso ai registri e alle banche dati nazionali elencati nell’allegato, ciascuno Stato membro provvede affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in altri Stati membri non siano soggetti a condizioni di accesso sostanziali che di fatto o di diritto sono meno favorevoli rispetto a quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i registri e le banche dati nazionali esistenti elencati nell’allegato entro il 22 aprile 2029 e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
La Commissione pubblica le informazioni notificate dagli Stati membri a norma del primo comma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel portale europeo della giustizia elettronica.
Storico versioni
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