Art. 20
Accesso alla giustizia da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro
In vigore dal 30 mar 2026
Accesso alla giustizia da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro
Per quanto riguarda il diritto di avviare procedimenti o di comparire dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali al fine di rivendicare beni per conto della massa fallimentare, ciascuno Stato membro provvede affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in altri Stati membri non siano soggetti a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.
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