Art. 21
Procedura di pre-pack
In vigore dal 30 mar 2026
Procedura di pre-pack
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack sia disponibile almeno nei casi in cui è probabile che i debitori diventino insolventi conformemente al diritto nazionale.
Gli Stati membri possono disporre che la fase di preparazione non possa essere avviata qualora il debitore sia incapace di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale.
2. La procedura di pre-pack può essere, ai sensi del diritto nazionale, una procedura distinta o parte di una procedura già esistente di insolvenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alla procedura di pre-pack mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi beni e della gestione corrente della sua impresa durante la fase di preparazione.
4. Il diritto nazionale si applica alle questioni non disciplinate dal presente titolo, tra cui la graduazione dei crediti, la ripartizione del ricavato, gli obblighi e la responsabilità del debitore e degli amministratori del debitore, la remunerazione dell’amministratore delle procedure di insolvenza nonché la natura, la portata e la forma della partecipazione dei creditori, tranne, se del caso, per quanto riguarda l’approvazione della vendita.
Storico versioni
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